Il Consiglio federale pone in vigore dal 1° maggio 2014 la legge sulla pianificazione del territorio

Berna, 02.04.2014 - Nella sua odierna seduta, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore dal 1° maggio 2014 la legge sulla pianificazione del territorio, riveduta parzialmente, e la relativa ordinanza riveduta. Le nuove disposizioni prevedono misure contro la dispersione degli insediamenti, un allentamento delle condizioni poste per l’installazione di impianti solari e precisazioni sulla tenuta di cavalli nelle zone agricole.

La revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), accolta nella votazione popolare del 3 marzo 2013, e la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), entreranno in vigore il 1° maggio 2014. È quanto ha deciso oggi il Consiglio federale. Le nuove disposizioni mirano a una gestione parsimoniosa del suolo, a fissare zone edificabili più contenute e insediamenti compatti. Per i villaggi e le città occorre prevedere uno sviluppo centripeto degli insediamenti, ad esempio densificando, chiudendo i vuoti edificatori oppure riqualificando le aree dismesse. In questo modo è possibile frenare la perdita di terreni coltivi ed evitare elevati costi per l'urbanizzazione. L'attuazione della revisione spetta ai Cantoni, che nei loro piani direttori dovranno indicare come perseguire lo sviluppo verso l'interno degli insediamenti. I Cantoni dovranno inoltre garantire che le zone edificabili cantonali corrispondano al fabbisogno prevedibile per 15 anni. Entro cinque anni questa revisione della pianificazione direttrice dovrà essere chiarita e approvata dal Consiglio federale. Infine, i Cantoni dovranno compensare gli azzonamenti sfruttando almeno il 20 per cento del plusvalore, ad esempio tramite dezonamenti.

Fino all'approvazione degli adeguamenti dei piani direttori cantonali da parte del Consiglio federale, i Cantoni devono compensare le nuove zone edificabili. Sono fatte salve le zone destinate in particolare alla realizzazione di infrastrutture pubbliche urgenti (ad es. un ospedale cantonale). Per altri progetti urgenti di importanza cantonale dovranno essere definite superfici delle medesime dimensioni per i dezonamenti compensatori, che tuttavia non dovranno avvenire immediatamente.

Oltre alla revisione dell'OPT, la revisione della LPT prevede l'elaborazione di due ulteriori strumenti: le «Direttive tecniche sulle zone edificabili» e l'integrazione della Guida alla pianificazione direttrice. Le Direttive permettono di stabilire se le zone edificabili cantonali sono da considerarsi sovradimensionate. La Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno adottato recentemente tali Direttive. L'integrazione della Guida alla pianificazione del territorio è stata invece completata dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).

Nuove disposizioni per gli impianti solari e la tenuta di cavalli

Nelle zone edificabili e nelle zone agricole l'installazione di impianti solari sui tetti in linea di massima non è più soggetta a autorizzazioni edilizie, ma solo a un obbligo di annunciare il progetto. Permane invece l'obbligo di autorizzazione per gli impianti solari installati su monumenti naturali e culturali.

L'OPT riveduta precisa inoltre le decisioni prese dal Parlamento il 22 marzo 2013 in merito alla tenuta di cavalli. Ora, sia le aziende agricole vere e proprie che quelle di dimensioni minime, inferiori al limite fissato per legge, possono tenere, oltre ai propri cavalli, anche cavalli ospiti. Le aziende agricole possono prevedere anche dei maneggi. I maneggi coperti nelle zone agricole rimangono tuttavia vietati. Le opere edilizie per la tenuta di cavalli nelle aziende di dimensioni modeste saranno permesse in primo luogo negli edifici e negli impianti esistenti. Anche nell'ambito della tenuta di cavalli a scopo di hobby sono state introdotte delle agevolazioni; si rinuncia ad esempio a limitare il numero di cavalli tenuti a questo scopo.

Ripresi gli impulsi emersi dalla consultazione

Nella consultazione relativa alla revisione della OPT, l'orientamento generale delle nuove disposizioni ha riscontrato un ampio consenso. Il metodo proposto per frenare la dispersione degli insediamenti e per definire correttamente le dimensioni delle zone edificabili, è stato tuttavia stimato, da una parte, come troppo poco efficace e, dall'altra, come troppo severo. Aspetti come la valutazione della suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la densità normativa e l'onere supplementare dovuto a procedure amministrative sono pure risultati controversi nei pareri trasmessi durante la consultazione. Nella rielaborazione delle disposizioni sono confluiti soprattutto anche impulsi volti a ridurre al minimo indispensabile le prescrizioni concernenti le dimensioni delle zone edificabili, a tenere maggiormente in considerazione le specificità regionali (come le fusioni comunali, le regioni con una contrazione demografica molto pronunciata), a concentrare l'obbligo di resoconto dei Cantoni a un'osservazione quadriennale del territorio, nonché a consentire la tenuta di cavalli anche alle aziende agricole più piccole.


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