Il Consiglio federale revoca lo stop agli azzonamenti nel Cantone di Ginevra

Berna, 29.04.2020 - Nella sua seduta del 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di revocare lo stop agli azzonamenti nel Cantone di Ginevra. Il divieto di delimitare nuove zone edificabili era in vigore dal 1° maggio 2019, poiché la precedente normativa del Cantone di Ginevra non soddisfaceva le prescrizioni del diritto federale. Nel frattempo il Cantone ha adeguato le sue disposizioni sulla tassa sul plusvalore.

Se un fondo viene azzonato come terreno edificabile, il suo valore aumenta notevolmente. Per questo motivo, dal 1° maggio 2014 la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) obbliga i Cantoni a prevedere che il plusvalore scaturito da questi azzonamenti venga compensato con una tassa pari almeno al 20 per cento. I Cantoni hanno avuto cinque anni di tempo dall'entrata in vigore della nuova LPT per attuare questa prescrizione.

Entro questo termine di cinque anni la normativa del Cantone di Ginevra relativa alla tassa sul plusvalore non soddisfaceva ancora i requisiti sanciti nella LPT, poiché le disposizioni prevedevano una compensazione solo a partire da un plusvalore di 100 000 franchi. In una decisione concernente il Cantone Ticino, il Tribunale federale aveva reputato questa fattispecie contraria al diritto federale. Inoltre, veniva concessa una detrazione forfettaria di 30 franchi per metro quadrato. Il Canton Ginevra ha però nel frattempo adeguato le sue disposizioni in materia. La tassa verrà ora riscossa a partire da un plusvalore di 30 000 franchi, limite di esenzione che vige nella maggioranza dei Cantoni. Infine, il Cantone ha abrogato anche la detrazione forfettaria.

La determinazione del valore del terreno prima dell'azzonamento solleva tuttavia alcuni interrogativi. Il Consiglio federale ha perciò chiesto al Canton Ginevra di comunicare all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) le decisioni prese in merito alla tassa.    

Divieto di azzonare
A partire dal 1° maggio 2019 vige il divieto di effettuare nuovi azzonamenti nei Cantoni che non dispongono di una regolamentazione conforme al diritto federale per la compensazione dei vantaggi derivanti da pianificazioni ai sensi dell'articolo 5 LPT. Questo divieto riguarda attualmente il Canton Zurigo. Lo stesso divieto si applica anche a quei Cantoni che non dispongono ancora di un piano direttore conforme alla LPT riveduta e approvato dal Consiglio federale. I Cantoni interessati da quest'ultima prescrizione sono attualmente Obvaldo, Glarona e Ticino.


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Franziska Waser, Sezione Diritto, Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), tel. +41 58 464 25 97



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