Abrogato il divieto di azzonare nel Canton Lucerna

Berna, 13.11.2019 - Nella sua seduta del 13 novembre 2019, il Consiglio federale ha abrogato il divieto di azzonare nel Canton Lucerna con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2019. Tale divieto era in vigore dal 1° maggio 2019, poiché le disposizioni cantonali per la tassa sul plusvalore non soddisfacevano le prescrizioni del diritto federale. Nel frattempo il Canton Lucerna ha adeguato la sua normativa in materia.

Se un fondo viene azzonato come terreno edificabile, il suo valore aumenta notevolmente. Per questo motivo, dal 1° maggio 2014 la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) obbliga i Cantoni a prevedere che il plusvalore scaturito da questi azzonamenti venga compensato con una tassa pari almeno al 20 per cento. Per l'applicazione di questa prescrizione, i Cantoni hanno avuto cinque anni di tempo dall'entrata in vigore della nuova LPT.

La normativa lucernese relativa alla tassa sul plusvalore non soddisfacevano i requisiti sanciti nella LPT entro il termine di cinque anni, visto e considerato che prevedevano una tassa solo a partire da un plusvalore superiore ai 100 000 franchi oppure in caso di nuovi azzonamenti di superfici complessive superiori ai 300 m2. In una decisione concernente il Cantone Ticino, il Tribunale federale aveva infatti reputato queste prescrizioni contrarie al diritto federale. Il Canton Lucerna ha però nel frattempo adeguato le sue disposizioni in materia. Il limite di esenzione territoriale di 300 m2 è stato abrogato e il limite di esenzione monetario è stato ridotto a 50 000 franchi. La nuova prescrizione entrerà in vigore presumibilmente il prossimo 1° dicembre 2019. In tal caso, il Consiglio federale abrogherà con effetto a decorrere dalla stessa data il divieto di azzonare.

Divieto di azzonare

A partire dal 1° maggio 2019 vige il divieto di effettuare nuovi azzonamenti nei Cantoni che non dispongono di una regolamentazione conforme al diritto federale per la compensazione dei vantaggi derivanti da pianificazioni ai sensi dell'articolo 5 LPT. Questo divieto è ancora in vigore per i Cantoni di Zurigo, Ginevra e Svitto. Lo stesso divieto si applica anche a quei Cantoni che non dispongono ancora di un piano direttore conforme alla LPT riveduta e approvato dal Consiglio federale. I Cantoni interessati da quest'ultima prescrizione sono attualmente Glarona, Ticino e Obvaldo.

 


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