Divieto di azzonare

Conformemente alla legge sulla pianificazione del territorio, i Cantoni hanno l’obbligo di introdurre un sistema di compensazione del plusvalore derivante da attività di pianificazione. Nei Cantoni privi di una regolamentazione conforme al diritto federale vige il divieto di azzonare. Lo stesso valeva per i Cantoni che, il 1° maggio 2019, non disponevano ancora di un piano direttore conforme alla legge sulla pianificazione del territorio (LPT). Al momento in nessun Cantone vige un divieto di azzonare in virtù di tale articolo.

In virtù dell’articolo 38a capoverso 5 LPT, nei Cantoni che non dispongono di una regolamentazione conforme al diritto federale per la compensazione dei vantaggi derivanti da pianificazioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), a partire dal 1° maggio 2019 vige il divieto di effettuare nuovi azzonamenti.

Il divieto di azzonare si applicava anche ai Cantoni che non disponevano ancora di un piano direttore conforme alla LPT e approvato dal Consiglio federale.  

In questi Cantoni, in conseguenza del divieto di azzonare, nessuna particella situata, per esempio, nella zona agricola può essere assegnata a una zona edificabile secondo l’articolo 15 LPT. Questo divieto si applica senza eccezioni a qualsiasi azzonamento, anche se correlato a un dezonamento di compensazione. Non si applica invece agli aumenti della densità edificatoria e ai cambiamenti di destinazione all’interno delle zone edificabili esistenti, ovvero ad esempio al passaggio da una zona d’abitazione con edifici a due piani a una zona con edifici a tre piani. Il divieto di azzonare rimarrà in vigore finché il Cantone interessato non disporrà di una normativa sulla compensazione conforme al diritto federale nonché di un piano direttore conforme alla LPT e approvato dal Consiglio federale.

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