In virtù della legge sulle abitazioni secondarie (LASec) i Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento sono soggetti a limitazioni di diritto edilizio e in linea di principio non possono autorizzare ulteriori abitazioni secondarie. Il calcolo della quota di abitazioni secondarie è pertanto un elemento determinante per l’attuazione della LASec. La scheda esplicativa fornisce informazioni sulla procedura di calcolo e sulle responsabilità correlate.
Responsabilità
I Comuni sono tenuti a elaborare un inventario delle abitazioni, sulla base del quale viene calcolata la loro quota di abitazioni secondarie. Per adempiere questo requisito di legge, ogni Comune iscrive le abitazioni che si trovano sul suo territorio nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). I Comuni devono riportare almeno il numero totale delle abitazioni e possono iscrivere, su base volontaria, anche le abitazioni equiparate alle abitazioni primarie. L'aggiornamento costante del REA consente ai Comuni di evitare di dover rettificare a posteriori l’inventario delle abitazioni. È indispensabile che i dati del REA e del controllo abitanti siano completi, altrimenti l’UST, non riuscendo a determinare in modo attendibile le abitazioni primarie, deve conteggiarle insieme alle abitazioni secondarie. I dati relativi alle abitazioni primarie non possono essere né registrati manualmente né rettificati a posteriori. I Comuni gestiscono i loro dati nel REA (www.housing-stat.ch). In alcuni Cantoni il REA è gestito dal Cantone stesso. Lo strumento di monitoraggio Delimo fornisce indicazioni sulla qualità dei dati forniti.
L'Ufficio federale di statistica (UST) garantisce il controllo della qualità dei dati del registro e collega questi ultimi con i dati del controllo abitanti. Tramite questo collegamento (armonizzazione) vengono determinate le abitazioni primarie. Con giorno di riferimento 31 dicembre, l’UST trasferisce nell’inventario delle abitazioni i dati armonizzati. L'inventario costituisce la base per il calcolo della quota di abitazioni secondarie effettuato dall’ARE. Per domande di natura tecnica relative alla tenuta del REA e alle rettifiche all’inventario delle abitazioni ci si può rivolgere alla hotline dell'UST.
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) calcola, sulla base dell’inventario delle abitazioni, la quota di abitazioni secondarie dei Comuni e pubblica a fine marzo l’inventario delle abitazioni aggiornato; stabilisce quindi quali Comuni presentano una quota di abitazioni secondarie inferiore o superiore al 20 per cento e sono pertanto soggetti alle limitazioni previste dalle disposizioni di diritto edilizio della LASec. Attraverso prese di posizione e informazioni preliminari, l’ARE è in contatto con i Comuni interessati e con le autorità cantonali di vigilanza. L'ARE è l’interlocutore per i Comuni che abbiano domande relative al contenuto dell’inventario delle abitazioni o sull’attuazione della LASec.
Quadro d'insieme della procedura
Tappe | Descrizione |
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1. Informazione preliminare ai Comuni | Sulla base di un estratto del REA dell’UST, l’ARE calcola la quota approssimativa di abitazioni secondarie dei Comuni (stato secondo il controllo abitanti al 30 settembre). I Comuni in cui a differenza dell’anno precedente la quota risulta superiore al 18 o 20 per cento vengono informati dell’evoluzione e invitati ad aggiornare il REA nel modo più completo possibile entro il 31 dicembre. Le autorità cantonali di vigilanza ricevono un elenco dei Comuni interessati. L’obiettivo di questa tappa è evitare che nel nuovo anno i Comuni debbano procedere a rettifiche di rilievo (tappe 4 e 6) o che nel mese di marzo ricevano senza preavviso un invito a prendere posizione (tappa 5). |
2. Giorno di riferimento | L’UST effettua un’istantanea del REA e collega i relativi dati con quelli del controllo abitanti per ottenere l’inventario delle abitazioni. Questa procedura, che comprende anche controllo della qualità, rettifiche in seguito ad aggregazioni e forniture definitive dei controlli abitanti, dura circa sei settimane. In questo intervallo, l’inventario non è accessibile e non è possibile effettuare rettifiche. |
3. Informazione preliminare ai Cantoni | L’ARE comunica alle autorità cantonali di vigilanza che l’inventario delle abitazioni è accessibile ai Comuni, invitando i Cantoni a informare i Comuni che devono procedere a rettifiche. |
4. Rettifiche | L’ARE rende accessibile l’inventario delle abitazioni in modo tale che i Comuni possano procedere alle rettifiche necessarie direttamente nell’inventario. Per queste rettifiche, i Comuni hanno circa un mese di tempo. Le rettifiche possono contribuire a rilevare nel modo più preciso possibile la quota di abitazioni secondarie. Devono fare riferimento allo stato dei dati al 31 dicembre. Le abitazioni primarie non possono essere né registrate manualmente né rettificate. È possibile procedere a rettifiche per quanto concerne le abitazioni equiparate ad abitazioni primarie e le categorie abitative (WNART) 3030–3070. L’ARE rende inaccessibile l’inventario delle abitazioni. I Comuni non possono più eseguire nessuna rettifica. L’UST fornisce all’ARE i dati definitivi |
5. Pubblicazione dell’inventario | L’ARE calcola la quota di abitazioni secondarie dei Comuni e pubblica l’inventario delle abitazioni al 31 marzo. La pubblicazione comprende l’aggiornamento delle cartine (valori degli attributi «Procedimento» e «Quota di abitazioni secondarie»), i dati grezzi caricati e un comunicato stampa. L’ARE invita i Comuni che il 31 dicembre per la prima volta presentano una quota di abitazioni secondarie inferiore o superiore al 20 per cento a prendere posizione, informando in merito le autorità cantonali di vigilanza. La pubblicazione dell’inventario delle abitazioni non ha (ancora) nessuna ripercussione sullo statuto giuridico delle abitazioni secondarie dei Comuni: per questo è necessaria la relativa decisione (v. tappa 8). |
6. Presa di posizione / rettifiche richieste | I Comuni che per la prima volta presentano una quota di abitazioni secondarie inferiore o superiore al 20 per cento hanno un mese di tempo per prendere posizione e per confermare all’ARE l’esattezza e la completezza del loro inventario delle abitazioni. Su richiesta, l’ARE rende accessibile l’inventario a singoli Comuni in modo che abbiano nuovamente l’opportunità di effettuare rettifiche a posteriori (anche in questo caso facendo riferimento al 31 dicembre, analogamente alla tappa 4) e che possano inoltrare la loro presa di posizione in tempo utile. |
7. Plausibilizzazion e delle indicazioni dei Comuni | L’ARE verifica le indicazioni fornite dai Comuni. I Comuni che hanno superato la quota del 20 per cento o che si trovano appena al di sotto ricevono una bozza della decisione d’accertamento dell’ARE e possono nuovamente prendere posizione in merito (tappa 7.1). |
8. Invio delle decisioni | L’ARE invia le decisioni d’accertamento definitive ai Comuni, con copia alle autorità cantonali di vigilanza. |
9. Termine di ricorso | Entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione d’accertamento, i Comuni possono inoltrare al Tribunale amministrativo federale un ricorso contro la decisione dell’ARE. |
10. Aggiornamento della cartina | L’ARE aggiorna la cartina in base al risultato della procedura di plausibilizzazione (valori degli attributi «Procedimento» e «Statuto»). |
Link
FAQ: Com'è gestita l'utilizzazione dell'abitazione? UST/REA
Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)
Geoportale dell'Amministrazione federale: abitazioni secondarie
Open Data Portal: abitazioni secondarie
Dati
Dati in francese e tedesco
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2022 (Q1) (XLSX, 153 kB, 31.03.2022)in tedesco e francese
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2021 (Q3) (XLSX, 152 kB, 31.03.2022)in tedesco e francese
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2021 (Q1) (XLSX, 152 kB, 31.03.2022)in tedesco e francese
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2020 (Q3) (XLSX, 161 kB, 31.03.2022)in tedesco e francese
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2020 (Q1) (XLSX, 153 kB, 31.03.2020)in tedesco e francese
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2019 (Q3) (XLSX, 154 kB, 31.03.2022)in tedesco e francese
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2019 (Q1) (XLSX, 161 kB, 31.03.2022)in tedesco e francese
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires 2018 (XLSX, 176 kB, 27.03.2019)in tedesco e francese