L'inventario delle abitazioni: procedura e dati

In virtù della legge sulle abitazioni secondarie (LASec) i Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento sono soggetti a limitazioni di diritto edilizio e in linea di principio non possono autorizzare ulteriori abitazioni secondarie. Il calcolo della quota di abitazioni secondarie è pertanto un elemento determinante per l’attuazione della LASec. La scheda esplicativa fornisce informazioni sulla procedura di calcolo e sulle responsabilità correlate.

Responsabilità

I Comuni sono tenuti a elaborare un inventario delle abitazioni, sulla base del quale viene calcolata la loro quota di abitazioni secondarie. Per adempiere questo requisito di legge, ogni Comune iscrive le abitazioni che si trovano sul suo territorio nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). I Comuni devono riportare almeno il numero totale delle abitazioni e possono iscrivere, su base volontaria, anche le abitazioni equiparate alle abitazioni primarie. L'aggiornamento costante del REA consente ai Comuni di evitare di dover rettificare a posteriori l’inventario delle abitazioni. È indispensabile che i dati del REA e del controllo abitanti siano completi, altrimenti l’UST, non riuscendo a determinare in modo attendibile le abitazioni primarie, deve conteggiarle insieme alle abitazioni secondarie. I dati relativi alle abitazioni primarie non possono essere né registrati manualmente né rettificati a posteriori. I Comuni gestiscono i loro dati nel REA (www.housing-stat.ch). In alcuni Cantoni il REA è gestito dal Cantone stesso. Lo strumento di monitoraggio Delimo fornisce indicazioni sulla qualità dei dati forniti.

L'Ufficio federale di statistica (UST) garantisce il controllo della qualità dei dati del registro e collega questi ultimi con i dati del controllo abitanti. Tramite questo collegamento (armonizzazione) vengono determinate le abitazioni primarie. Con giorno di riferimento 31 dicembre, l’UST trasferisce nell’inventario delle abitazioni i dati armonizzati. L'inventario costituisce la base per il calcolo della quota di abitazioni secondarie effettuato dall’ARE. Per domande di natura tecnica relative alla tenuta del REA e alle rettifiche all’inventario delle abitazioni ci si può rivolgere alla hotline dell'UST.

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) calcola, sulla base dell’inventario delle abitazioni, la quota di abitazioni secondarie dei Comuni e pubblica a fine marzo l’inventario delle abitazioni aggiornato; stabilisce quindi quali Comuni presentano una quota di abitazioni secondarie inferiore o superiore al 20 per cento e sono pertanto soggetti alle limitazioni previste dalle disposizioni di diritto edilizio della LASec. Attraverso prese di posizione e informazioni preliminari, l’ARE è in contatto con i Comuni interessati e con le autorità cantonali di vigilanza. L'ARE è l’interlocutore per i Comuni che abbiano domande relative al contenuto dell’inventario delle abitazioni o sull’attuazione della LASec.

Quadro d'insieme della procedura

Procedura di gestione del registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e di pubblicazione delll'inventario delle abitazioni

Link

Dati

Dati in francese e tedesco

https://www.are.admin.ch/content/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/diritto-pianificatorio/abitazioni-secondarie/inventario-abitazioni.html