Procedure di consultazione e partecipazione pubblica

In virtù dell'articolo 4 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge e provvedono a un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.  

Attualmente, in merito ai piani settoriali, sono in corso o in fase di rielaborazione le seguenti procedure di partecipazione:

nessuna al momento

 
 

https://www.are.admin.ch/content/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/strategia-e-pianificazione/concezioni-e-piani-settoriali/piani-settoriali-della-confederazione/sachplan-anhoerungen-oeffentliche-mitwirkungen.html